Convenzione›Parte SETTIMA
Art. 124
Indicazioni relative alle domande di brevetto nazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Indicazioni relative alle domande di brevetto nazionale
1) La divisione di esame o la commissione di ricorso possono invitare il richiedente a indicare, entro un termine da esse assegnatogli, i Paesi nei quali egli ha depositato domande di brevetto nazionale per tutta o per una parte dell'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, e a comunicare il numero di deposito di dette domande.
2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-124