Convenzione
Art. 128
Consultazione pubblica
In vigore dal 22 giu 1978
Consultazione pubblica
1) I fascicoli relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate non possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.
2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente di un brevetto europeo si è avvalso della sua domanda contro i suoi interessi può consultare il fascicolo prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.
3) Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell', paragrafo 1, chiunque può consultare il fascicolo della domanda iniziale prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.
4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, i fascicoli relativi a questa domanda e al brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione.
5) L'Ufficio europeo dei brevetti può, già prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi e pubblicare le indicazioni seguenti:
a) il numero della domanda di brevetto europeo;
b) la data del deposito della domanda di brevetto europeo e, se la priorità di una domanda anteriore è stata rivendicata, la data, lo Stato e il numero della domanda anteriore;
c) il nome del richiedente;
d) il titolo dell'invenzione;
e) gli Stati contraenti designati.
Storico versioni
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