Convenzione
Art. 131
Cooperazione amministrativa e giudiziaria
In vigore dal 22 giu 1978
Cooperazione amministrativa e giudiziaria
1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorità degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'.
2) Su rogatoria dell'Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorità degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, ad atti istruttori o ad altri atti giudiziari.
Storico versioni
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