Convenzione

Art. 131

Cooperazione amministrativa e giudiziaria

In vigore dal 22 giu 1978
Cooperazione amministrativa e giudiziaria 1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorità degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'. 2) Su rogatoria dell'Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorità degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, ad atti istruttori o ad altri atti giudiziari.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-131

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