ConvenzioneParte OTTAVA

Art. 135

Richiesta di avviamento della procedura nazionale

In vigore dal 22 giu 1978
Richiesta di avviamento della procedura nazionale 1) Il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente designato può dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale soltanto su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo e nei casi seguenti: a) se la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata a norma dell', paragrafo 5 o dell', paragrafo 4; b) negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo è respinta o ritirata o considerata come ritirata oppure il brevetto è revocato. 2) La richiesta deve essere presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal ritiro della domanda di brevetto o dalla notifica della comunicazione secondo la quale la domanda è considerata ritirata o dalla notifica della decisione di rigetto della domanda o di revoca del brevetto europeo. La disposizione di cui all' cessa di produrre i suoi effetti se la richiesta non è presentata entro questo termine.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-135

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