ConvenzioneParte OTTAVA

Art. 137

Condizioni formali della trasformazione

In vigore dal 22 giu 1978
Condizioni formali della trasformazione 1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente alle disposizioni dell' non può, per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione o a condizioni supplementari. 2) Il servizio centrale della proprietà industriale al quale la domanda è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente: a) paghi la tassa nazionale di deposito; b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, una traduzione del testo, modificato nel corso della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, in base al quale egli desidera che la procedura nazionale si svolga.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-137

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