Convenzione
Art. 141
Tasse annuali per il brevetto europeo
In vigore dal 22 giu 1978
Tasse annuali per il brevetto europeo
1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all', paragrafo 4.
2) Se il termine di pagamento di tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento è effettuato entro il termine suddetto. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista dal regolamento nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-141