Convenzione›Parte NONA
Art. 143
Organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti
In vigore dal 22 giu 1978
Organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti
1) Il gruppo degli Stati contraenti può affidare compiti supplementari all'Ufficio dei brevetti europeo.
2) Per l'esecuzione di questi compiti supplementari, possono essere istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati di questo gruppo. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti assume la direzione di questi organi speciali; le disposizioni dell', paragrafi 2 e 3 sono applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-143