ConvenzioneParte NONA

Art. 142

Brevetto unitario

In vigore dal 22 giu 1978
Brevetto unitario 1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei possono essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati. 2) Se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-142

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