Convenzione
Art. 139
Diritti anteriori e diritti con la medesima data
In vigore dal 22 giu 1978
Diritti anteriori e diritti con la medesima data
1) In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad una domanda di brevetto nazionale o ad un brevetto nazionale, come una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale.
2) Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale.
3) Ogni Stato contraente ha facoltà di decidere se ed a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un'invenzione esposta tanto in una domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorità è rivendicata, la medesima data di priorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-139