Convenzione

Art. 132

Scambio di pubblicazioni

In vigore dal 22 giu 1978
Scambio di pubblicazioni 1) L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti può concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-132

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