Convenzione›Parte SETTIMA
Art. 123
Modifiche
In vigore dal 22 giu 1978
Modifiche
1) Le condizioni nelle quali è possibile modificare una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, sono previste dal regolamento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente può, di propria iniziativa, modificare almeno una volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.
2) Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata.
3) Nel corso della procedura di opposizione, le rivendicazioni del brevetto europeo non possono essere modificate in modo da ampliare la protezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-123