Art. 120 · Termini
ConvenzioneParte SETTIMA

Art. 120

182 / 272

Termini

In vigore dal 22 giu 1978
Termini Il regolamento di esecuzione determina: a) il modo di calcolare i termini come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati, sia perché l'Ufficio europeo dei brevetti o le amministrazioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), non sono aperti per ricevere documenti, ovvero per il mancato recapito della corrispondenza nelle località in cui hanno sede l'Ufficio o queste amministrazioni o a causa d'una interruzione generale del servizio postale oppure della perturbazione derivante da tale interruzione; b) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-120