Convenzione›Parte SETTIMA
Art. 115
Osservazioni dei terzi
In vigore dal 22 giu 1978
Osservazioni dei terzi
1) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo può presentare osservazioni contro la brevettabilità dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.
2) Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facoltà di prendere posizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-115