ConvenzioneParte QUARTA

Art. 62

Ricorso

In vigore dal 22 giu 1978
Ricorso 1. Contro le decisioni della divisione di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti può essere presentato ricorso. 2. Gli articoli da 106 a 111 della convenzione sul brevetto europeo si applicano alla procedura di ricorso.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-62

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