Convenzione
Art. 59
Dichiarazione di nullità o mantenimento in vigore del brevetto comunitario
In vigore dal 22 giu 1978
Dichiarazione di nullità o mantenimento in vigore del brevetto comunitario
1. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullità di cui all' si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto in vigore, essa dichiara la nullità del brevetto.
2. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullità di cui all' non si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto inalterato, essa respinge la domanda di annullamento.
3. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di annullamento, le cause di nullità di cui all' non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di mantenere in vigore il brevetto, così modificato, a condizione che:
a) sia accertato, conformemente al regolamento di esecuzione, che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende mantenere in vigore il brevetto,
b) la traduzione delle rivendicazioni modificate, venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura,
c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto.
4. Se la traduzione non è depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non è pagata in tempo utile, il brevetto è dichiarato nullo, a meno che tali formalità vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.
Storico versioni
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