Convenzione

Art. 56

Domanda di annullamento

In vigore dal 22 giu 1978
Domanda di annullamento 1. Chiunque può depositare all'Ufficio europeo dei brevetti la domanda di annullamento di un brevetto comunitario; tuttavia, nel caso contemplato dall', paragrafo 1, lettera e), la domanda può essere depositata soltanto da una persona abilitata ad essere iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto comunitario o, congiuntamente, da tutte le persone abilitate ad essere iscritte quali contitolari del brevetto comunitario ai sensi dell'. 2. Nessuna domanda può essere depositata nei casi di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) se non è ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se è pendente una procedura di opposizione. 3. La domanda può essere depositata anche dopo l'estinzione o la decadenza del brevetto comunitario. 4. La domanda deve essere depositata per iscritto e deve essere motivata. Essa è considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di annullamento. 5. Il proponente è, con il titolare del brevetto, parte della procedura di annullamento. 6. Il proponente che non abbia nè domicilio nè sede in uno Stato contraente deve rilasciare, a richiesta del titolare del brevetto, una cauzione per le spese di procedura. Di tale cauzione, la divisione di annullamento fissa l'importo adeguato e il termine del deposito. Se la cauzione non è rilasciata entro il termine stabilito, la domanda è considerata ritirata.
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