Convenzione
Art. 60
Pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento
In vigore dal 22 giu 1978
Pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento
Se il brevetto comunitario è stato modificato ai sensi dell', paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione relativa alla domanda di annullamento e un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-60