Convenzione›Parte QUINTA
Art. 64
Disposizioni generali relative alla procedura e alla rappresentanza
In vigore dal 22 giu 1978
Disposizioni generali relative alla procedura e alla rappresentanza
1. Le disposizioni dei capitoli I e III della parte settima della convenzione sul brevetto europeo, eccetto gli , si applicano alla presente convenzione, salvo quanto segue:
a) l', paragrafo 1, si applica soltanto alle divisioni di annullamento e alle commissioni di annullamento;
b) l', paragrafi 2 e 3, si applica soltanto alla divisione di amministrazione dei brevetti, e il paragrafo 4 si applica alle divisioni di annullamento e alle commissioni di annullamento;
c) l' si applica anche a tutte le altre parti nelle procedure dinanzi agli organi speciali;
d) l', paragrafo 3, si applica alle procedure di limitazione e di annullamento;
e) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera e), una persona che sia iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e che non abbia la cittadinanza di uno degli Stati contraenti della presente convenzione o il cui domicilio professionale o il cui posto di lavoro non siano situati nel territorio di uno di questi Stati, è autorizzata ad agire quale mandatario abilitato di una delle parti in una procedura concernente un brevetto comunitario dinanzi, agli organi speciali, a condizione che:
a) in base al Registro europeo dei brevetti essa risulti essere l'ultima persona autorizzata ad agire quale mandatario abilitato per detta parte o per il suo predecessore in diritto in una procedura istituita dalla convenzione sul brevetto europeo che riguardi detto brevetto comunitario o la domanda di brevetto europeo che ha dato
luogo alla sua concessione e
b) lo Stato di cui detta persona ha la cittadinanza o nel cui territorio siano situati il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro applichi, ai fini della rappresentanza dinanzi al suo servizio centrale della proprietà industriale, norme che soddisfano alle condizioni di reciprocità che potranno essere imposte dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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