Convenzione›Parte QUARTA
Art. 63
Ricorso per cassazione
In vigore dal 22 giu 1978
Ricorso per cassazione
1. Contro le decisioni delle commissioni di annullamento concernenti un ricorso, può essere fatto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. Il ricorso per cassazione può essere inoltrato per violazione di norme che prescrivono una determinata forma e per violazione della presente convenzione o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ove non si tratti di una norma di diritto nazionale. L'esame della Corte di giustizia non si estende all'accertamento dei fatti di cui alla decisione della commissione di annullamento.
3. Il ricorso per cassazione può essere proposto da una qualsiasi delle parti della procedura dinanzi alla commissione di annullamento, se nella sua decisione questa non ha accolto le sue richieste.
4. Il ricorso per cassazione deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di annullamento.
5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche se il brevetto comunitario è estinto o decaduto.
6. Se la Corte di giustizia rinvia la causa alla commissione di annullamento per nuova decisione, questa deve uniformarsi sia alla motivazione sia al dispositivo della decisione della Corte, a condizione che i fatti siano i medesimi.
Storico versioni
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