Art. 60 · Pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento
Convenzione

Art. 60

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Pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento

In vigore dal 22 giu 1978
Pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento Se il brevetto comunitario è stato modificato ai sensi dell', paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione relativa alla domanda di annullamento e un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-60