Convenzione

Art. 57

Cause di nullità

In vigore dal 22 giu 1978
Cause di nullità 1. La domanda di annullamento del brevetto comunitario può essere basata soltanto sulle seguenti cause: a) l'oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57 della convenzione sul brevetto europeo; b) nel brevetto l'invenzione non è esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla; c) l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto europeo quale è stata depositata, oppure, se il brevetto è stato rilasciato in base ad una domanda divisionale europea o ad una nuova domanda europea depositata conformemente alle disposizioni dell' della convenzione sul brevetto europeo, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata; d) la protezione conferita dal brevetto è stata ampliata; e) il titolare del brevetto, in virtù di una decisione che deve essere riconosciuta in tutti gli Stati contraenti, non aveva diritto di ottenerlo ai sensi dell', paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo; f) l'oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi dell', paragrafo 1. 2. Se le cause di nullità colpiscono il brevetto solo parzialmente, la nullità è pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione del brevetto. La limitazione può essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. 3. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera f), la nullità è pronunciata unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente in cui la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale sono stati messi a disposizione del pubblico.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-57

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