Convenzione›Parte QUARTA
Art. 62
149 / 272Ricorso
In vigore dal 22 giu 1978
Ricorso
1. Contro le decisioni della divisione di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti può essere presentato ricorso.
2. Gli articoli da 106 a 111 della convenzione sul brevetto europeo si applicano alla procedura di ricorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-62