Trattato

Art. 62

Modalità secondo le quali gli Stati possono divenire parti del trattato

In vigore dal 22 giu 1978
Modalità secondo le quali gli Stati possono divenire parti del trattato 1) Qualsiasi Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale può entrare a far parte del presente trattato: i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure, ii) con il deposito di uno strumento di adesione. 2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 3) Sono applicabili al presente trattato le disposizioni dell' dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. 4) Il paragrafo 3) non potrà in alcun caso essere interpretato come implicante il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di un qualunque Stato contraente della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale il presente trattato è reso applicabile da un altro Stato contraente in virtù del detto paragrafo.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-t-62

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