Convenzione

Art. 74

Regole di procedura

In vigore dal 22 giu 1978
Regole di procedura Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le azioni di cui agli sono soggette alle norme nazionali di procedura applicabili alle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-74

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