Convenzione›Parte SETTIMA
Art. 80
Divieto del cumulo delle protezioni
In vigore dal 22 giu 1978
Divieto del cumulo delle protezioni
1. Nella misura in cui un brevetto nazionale rilasciato in uno Stato contraente abbia per oggetto un'invenzione per la quale è stato rilasciato un brevetto comunitario al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorità, con la medesima data di priorità, questo brevetto nazionale, nella misura in cui tutela la stessa invenzione del brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti dalla data in cui:
a) è scaduto il termine previsto per fare opposizione al brevetto comunitario senza che sia stata fatta opposizione,
b) la procedura di opposizione è chiusa e la validità del
brevetto comunitario è stata mantenuta, ovvero
c) il brevetto nazionale è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2. Le disposizioni previste dal paragrafo 1 si applicano anche nel caso in cui il brevetto comunitario sia decaduto o si sia estinto o sia stato dichiarato nullo in epoca successiva.
3. Ogni Stato contraente può determinare quale procedura si debba seguire per accertare se, ed eventualmente in che misura, il brevetto nazionale cessi di produrre i suoi effetti. Esso può inoltre prevedere che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti.
4. Salvo che la legislazione nazionale di qualsiasi Stato contraente non disponga altrimenti, la protezione cumulata di un brevetto comunitario o di una domanda di brevetto europeo e di un brevetto nazionale o di una domanda di brevetto nazionale viene accordata fino alla data prevista dal paragrafo 1.
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