ConvenzioneParte OTTAVA

Art. 85

Applicazione della convenzione di esecuzione

In vigore dal 22 giu 1978
Applicazione della convenzione di esecuzione Le disposizioni della convenzione di esecuzione, applicabili in virtù dei precedenti articoli, producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-85

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