Convenzione›Parte OTTAVA
Art. 87
Scelta successiva d'un brevetto comunitario
In vigore dal 22 giu 1978
Scelta successiva d'un brevetto comunitario
La presente convenzione si applica a un brevetto europeo risultante da una domanda di brevetto europeo in cui siano designati tutti gli Stati contraenti della presente convenzione e che sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della medesima purchè, prima della scadenza del termine previsti dall', paragrafo 2, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo, il richiedente depositi all'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta che egli desidera ottenere un brevetto comunitario.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-87