ConvenzioneParte NONA

Art. 97

Applicazione territoriale

In vigore dal 22 giu 1978
Applicazione territoriale 1. La presente convenzione si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, compresi i dipartimenti e territori d'oltremare, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi e al Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprende l'Inghilterra e il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord. 3. La presente convenzione non si applica alle isole Faeroer. In ogni momento il Regno di Danimarca può dichiarare, in una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che la presente convenzione si applica alle isole Faeroer. 4. Il Regno dei Paesi Bassi può dichiarare nel suo strumento di ratifica o notificare, in ogni momento successivo al deposito di tale strumento, al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che la presente convenzione si applica alle Antille olandesi. 5. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord può dichiarare nel suo strumento di ratifica o notificare, in ogni momento successivo al deposito di tale strumento, al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che la presente convenzione si applica a uno o più territori europei per i quali il Regno Unito assume la responsabilità delle relazioni estere. 6. Una dichiarazione di cui ai paragrafi 3, 4 o 5, se è inclusa nello strumento di ratifica, prende effetto alla stessa data della ratifica; se è effettuata in una notifica successiva al deposito dello strumento di ratifica, prende effetto sei mesi dopo la data alla quale la notifica è pervenuta al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee. 7. Gli Stati indicati nei paragrafi 4 e 5 possono dichiarare in ogni momento che la convenzione cessa di applicarsi ad uno o più territori per i quali essi hanno effettuato la dichiarazione ai sensi dei paragrafi 4 o 5. La dichiarazione mediante la quale la convenzione cessa di applicarsi prende effetto dopo un anno dal giorno in cui il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee ne ha ricevuto la notifica. 8. Per l'applicazione della presente convenzione, la parte della piattaforma continentale adiacente ad un territorio contemplato ai paragrafi 1, 3, 4 o 5, si considera compresa in questo territorio, entro i limiti dei diritti sovrani degli Stati rivieraschi definiti dalla convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 29 aprile 1958 o da ogni convenzione che la modifichi o la sostituisca per gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-97

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