ConvenzioneParte NONA

Art. 95

Adesione

In vigore dal 22 giu 1978
Adesione 1. La presente convenzione è aperta all'adesione degli Stati che diventano membri della Comunità economica europea. 2. Gli strumenti relativi all'adesione alla presente convenzione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee. L'adesione prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione da parte dello Stato interessato, semprechè sia diventata effettiva la sua ratifica della convenzione sul brevetto europeo o la sua adesione a quest'ultima. 3. Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea deve aderire alla presente convenzione. 4. Una convenzione speciale potrà essere conclusa tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente al fine di determinare le modalità di applicazione della presente convenzione rese necessarie dall'adesione di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-95

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