ConvenzioneParte OTTAVA

Art. 91

Altre disposizioni transitorie

In vigore dal 22 giu 1978
Altre disposizioni transitorie 1. Si applicano l', l', paragrafo 2, e gli della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue: a) la prima riunione del comitato ristretto del consiglio di amministrazione è convocata dal segretario generale del Consiglio delle Comunità europee; b) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. 2. L', paragrafo 2, si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-91

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