Convenzione›Parte UNDICESIMA
Art. 160
Nomina di agenti durante il periodo transitorio
In vigore dal 22 giu 1978
Nomina di agenti durante il periodo transitorio
1) Fino all'adozione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio d'amministrazione e il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, ognuno nell'ambito della propria competenza, assumono il personale necessario e concludono a tal fine contratti di limitata durata. Il Consiglio d'amministrazione può stabilire principi generali per l'assunzione del personale.
2) Durante un periodo transitorio di cui esso stesso fissa la fine, il Consiglio d'amministrazione, dopo aver sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, può nominare membri della Commissione ampliata delle commissioni di ricorso dei tecnici o dei giuristi appartenenti alle autorità giudiziarie nazionali o ai servizi nazionali degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro funzioni in seno a queste autorità giudiziarie o questi servizi nazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a cinque anni ma non inferiore a un anno ad essere rinominati.
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