Convenzione›Parte UNDICESIMA
Art. 163
Mandatari abilitati durante un periodo transitorio
In vigore dal 22 giu 1978
Mandatari abilitati durante un periodo transitorio
1) Durante un periodo transitorio, di cui il Consiglio d'amministrazione fissa la scadenza, e in deroga all', paragrafo 2, può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti;
b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti;
c) è abilitata a rappresentare in materia di brevetti d'invenzione persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente sul cui territorio questa persona esercita o è impiegata.
2) L'iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale della proprietà industriale indicante che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
3) Quando, in uno Stato contraente, l'abilitazione di cui al paragrafo 1, lettera c), non è subordinata ad una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nella lista e che agiscono in materia di brevetti dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di detto Stato, devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono dispensate dalla condizione di esercizio della professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di brevetti d'invenzione, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di uno degli Stati contraenti è riconosciuta ufficialmente conformemente alle prescrizioni stabilite da questo Stato. L'attestato rilasciato dal servizio centrale della proprietà industriale deve indicare che la persona che fa la richiesta soddisfa a una delle condizioni previste in questo paragrafo.
4) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può concedere una deroga:
a) all'esigenza di cui al paragrafo 3, prima frase, quando la persona che fa la richiesta dimostra di aver acquisito in un altro modo la qualificazione richiesta;
b) in particolari circostanze, all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a).
5) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a concedere una deroga all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a), se, in data 5 ottobre 1973, la persona che fa la richiesta è in possesso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
6) Le persone che hanno il loro domicilio professionale o il loro posto di lavoro sul territorio di uno Stato che ha aderito alla presente convenzione meno di un anno prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 oppure dopo la scadenza di questo periodo, possono, nelle condizioni previste ai paragrafi 1 a 5, e durante un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui l'adesione di detto Stato ha preso effetto, essere iscritte nella lista dei mandatari abilitati.
7) Scaduto il periodo transitorio, e senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari presi in virtù dell', paragrafo 8, lettera c), le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati durante detto periodo vi rimangono iscritte o, su richiesta, sono nuovamente iscritte nella lista, purchè rispondano alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-163