ConvenzioneParte DODICESIMA

Art. 167

Riserve

In vigore dal 22 giu 1978
Riserve 1) Ogni Stato contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, formulare unicamente le riserve di cui al paragrafo 2. 2) Ogni Stato contraente può riservarsi la facoltà di disporre: a) che i brevetti europei, nella misura in cui essi conferiscono la protezione ai prodotti chimici, farmaceutici o alimentari come tali, non hanno effetto o possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; questa riserva lascia impregiudicata la protezione conferita dal brevetto nella misura in cui esso concerne un procedimento di fabbricazione o di utilizzazione di un prodotto chimico, ovvero un procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico o alimentare; b) che i brevetti europei, nella misura in cui essi concernono i procedimenti agricoli od orticoli diversi da quelli ai quali si applica l', lettera b), non hanno effetto e possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; c) che i brevetti europei hanno una durata inferiore a venti anni conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; d) che esso non è vincolato dal protocollo relativo al riconoscimento. 3) Ogni riserva fatta da uno Stato contraente produce i suoi effetti durante un periodo di dieci anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Tuttavia, qualora uno Stato contraente abbia fatto riserve secondo il paragrafo 2, lettera a) e b), il Consiglio d'amministrazione, può, nei riguardi di questo Stato, prorogare questo periodo di cinque anni al massimo, per tutte o per parte delle riserve fatte, a condizione che questo Stato presenti, al più tardi un anno prima della scadenza del periodo di dieci anni, una domanda motivata che permetta al Consiglio d'amministrazione di decidere che questo Stato non è in grado di rinunciare alla riserva della scadenza del periodo di dieci anni. 4) Ogni Stato contraente che ha fatto una riserva la ritira appena le circostanze lo permettano. Il ritiro delle riserve è fatto mediante notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania e prende effetto un mese dopo la data di ricevimento della notificazione. 5) Ogni riserva fatta in virtù del paragrafo 2, lettere a), b) o c), si estende ai brevetti europei concessi in base a domande di brevetto europeo depositate durante il periodo nel quale la riserva produce i suoi effetti. Gli effetti di tale riserva sussistono per tutta la durata di questi brevetti. 6) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, ogni riserva cessa di produrre i suoi effetti alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, prima frase, oppure, se questo periodo è stato prorogato, alla fine della proroga.
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