ConvenzioneParte DODICESIMA

Art. 170

Quota d'ammissione

In vigore dal 22 giu 1978
Quota d'ammissione 1) Ogni Stato che ratifica la presente convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore versa all'Organizzazione una quota d'ammissione che non sarà rimborsata. 2) La quota d'ammissione è pari al 5 per cento dell'importo che risulta, per lo Stato considerato, dall'applicazione, all'importo totale delle somme dovuta dagli altri Stati contraenti per gli esercizi finanziari anteriori, del criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali prevista all', paragrafi 3 e 4, valido alla data in cui la ratifica o l'adesione di detto Stato prende effetto. 3) Qualora non siano stati richiesti contributi finanziari eccezionali per l'esercizio finanziario che precede quello che comprende la data di cui al paragrafo 2, il criterio di ripartizione alla quale detto paragrafo si riferisce è quello che sarebbe stato applicabile allo Stato considerato per l'unico esercizio finanziario per il quale dovevano essere versati contributi finanziari eccezionali.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-170

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