ConvenzioneParte DODICESIMA

Art. 173

Controversie tra Stati contraenti

In vigore dal 22 giu 1978
Controversie tra Stati contraenti 1) Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Consiglio d'amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti. 2) Se l'accordo non è raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia è stata sottoposta al Consiglio d'amministrazione, uno qualsiasi degli Stati in causa può rivolgersi alla Corte internazionale di Giustizia per una decisione vincolante delle parti.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-173

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