ConvenzioneParte DODICESIMA

Art. 172

Revisione

In vigore dal 22 giu 1978
Revisione 1) La presente convenzione può essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti. 2) La conferenza è preparata e convocata dal Consiglio d'amministrazione. Essa può validamente deliberare soltanto se vi sono rappresentati almeno tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione. Per essere adottato, il testo riveduto della convenzione deve essere approvato dai tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione rappresentati alla conferenza, e votanti. L'astensione non è considerata come voto. 3) Il testo riveduto della convenzione entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica o l'adesione di un numero di Stati determinato dalla conferenza e alla data da questa stabilita. 4) Gli Stati che, alla data dell'entrata in vigore della convenzione riveduto, non l'hanno ratificata o non vi hanno aderito, cessano di far parte della presente convenzione a decorrere da questa data.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-172

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