ConvenzioneParte DODICESIMA

Art. 174

Denuncia

In vigore dal 22 giu 1978
Denuncia Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente convenzione. La denuncia è notificata al governo della Repubblica federale di Germania. Essa prende effetto un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-174

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