ConvenzioneParte DODICESIMA

Art. 177

Lingue della convenzione

In vigore dal 22 giu 1978
Lingue della convenzione 1) La presente convenzione è redatta in un esemplare, nelle lingue francese, inglese e tedesco, depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania, i tre testi facendo tutti ugualmente fede. 2) I testi della presente convenzione, redatti nelle lingue ufficiali di Stati contraenti diverse da quelle nominate nel paragrafo 1 e approvati dal Consiglio d'amministrazione, sono considerati come testi ufficiali. In caso di divergenze d'interpretazione dei diversi testi, fanno fede i testi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-177

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