ProtocolloSez. II

Art. 4

In vigore dal 22 giu 1978
1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Organizzazione, i suoi beni ed i suoi redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta. 2) Se, nel caso di acquisti importanti fatti dall'Organizzazione per lo svolgimento delle sue attività ufficiali, diritti o tasse sono inclusi nel prezzo, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni, ogni qualvolta ciò sia possibile, per esentare l'Organizzazione da questi diritti e tasse o per rimborsargliene l'importo. 3) Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di pubblica utilità.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-4

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