Protocollo›Sez. II
Art. 7
In vigore dal 22 giu 1978
1) Le merci appartenenti all'Organizzazione, acquistate o importate conformemente all' o all', possono essere vendute o cedute soltanto alle condizioni fissate dallo Stato contraente che ha concesso le esenzioni.
2) I trasferimenti di merci o gli scambi di prestazioni di servizi tra i diversi edifici dell'Organizzazione sono esenti da imposizioni e restrizioni di qualsiasi genere; ove occorra, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni per l'esenzione o per il rimborso dell'importo di tali imposizioni o per l'abolizione di tali restrizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-7