Protocollo›Sez. II
Art. 5
In vigore dal 22 giu 1978
Le merci importate o esportate dall'Organizzazione per lo svolgimento delle sue attività ufficiali sono esenti da diritti e tasse d'importazione o d'esportazione - eccettuati quelli rappresentanti la retribuzione per servizi resi - e non sono soggette a divieti e restrizioni nè all'importazione nè all'esportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-5