ProtocolloSez. II

Art. 6

In vigore dal 22 giu 1978
Nessuna esenzione è concessa in virtù degli per gli acquisti e le importazioni di merci per il fabbisogno personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-6

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