ProtocolloSez. II

Art. 11

In vigore dal 22 giu 1978
Gli Stati contraenti prendono i provvedimenti necessari per facilitare l'entrata, il soggiorno e l'uscita degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-11

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