Protocollo›Sez. II
Art. 16
In vigore dal 22 giu 1978
1) Nelle condizioni e secondo le modalità che il Consiglio d'amministrazione fissa entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, le persone di cui agli saranno soggette, a favore dell'Organizzazione a un'imposta sugli stipendi e sui salari versati all'Organizzazione. A decorrere da questa data, questi stipendi e salari sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito. Tuttavia, gli Stati contraenti possono tener conto di questi stipendi e salari per il computo dell'imposta da pagare sui redditi provenienti da altre fonti.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e pensioni pagate dall'Organizzazione agli ex agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-16