ProtocolloSez. II

Art. 17

In vigore dal 22 giu 1978
Il Consiglio d'amministrazione determina le categorie di agenti ai quali sono applicabili le disposizioni dell', totalmente o parzialmente, come anche le disposizioni dell', e le categorie di esperti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'. Nomi, titoli e indirizzi degli agenti e degli esperti appartenenti a queste categorie sono periodicamente comunicati agli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-17

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