Protocollo›Sez. II
Art. 13
In vigore dal 22 giu 1978
1) Salve le disposizioni dell', il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti gode dei privilegi e delle immunità concesse ai diplomatici conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961.
2) Tuttavia, l'immunità di giurisdizione non può essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commessa dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti o di danni provocati da un autoveicolo che gli appartiene o da lui condotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-13