Protocollo›Sez. II
Art. 18
In vigore dal 22 giu 1978
L'Organizzazione e gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono esonerati da qualsiasi contributo a organi nazionali di previdenza sociale, nel caso in cui l'Organizzazione istituisca il proprio sistema di previdenza sociale, salvi accordi da concludere con gli Stati contraenti, conformemente alle disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-18