ProtocolloSez. II

Art. 22

In vigore dal 22 giu 1978
Nessuno Stato contraente è tenuto a concedere i privilegi e le immunità di cui agli lettere b), e) e g), e all', lettera c): a) ai propri cittadini; b) alle persone che, al momento in cui entrano in servizio presso l'Organizzazione, hanno residenza stabile in questo Stato e non sono agenti di un'altra organizzazione intergovernativa il cui personale viene incorporato nell'Organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-22

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