Protocollo›Sez. II
Art. 22
In vigore dal 22 giu 1978
Nessuno Stato contraente è tenuto a concedere i privilegi e le immunità di cui agli lettere b), e) e g), e all', lettera c):
a) ai propri cittadini;
b) alle persone che, al momento in cui entrano in servizio presso l'Organizzazione, hanno residenza stabile in questo Stato e non sono agenti di un'altra organizzazione intergovernativa il cui personale viene incorporato nell'Organizzazione.
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