ProtocolloSez. II

Art. 24

In vigore dal 22 giu 1978
1) Il Tribunale arbitrale di cui all' è composto di tre membri: un arbitro nominato dallo Stato o dagli Stati che sono parti della procedura arbitrale, un arbitro nominato dal Consiglio d'amministrazione e un terzo arbitro, che assume la presidenza, nominato dai primi due. 2) Questi arbitri sono scelti su una lista comprendente al massimo sei arbitri designati da ogni Stato contraente e sei arbitri designati dal Consiglio d'amministrazione. Questa lista è compilata il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e, in seguito, completata ogniqualvolta sia necessario. 3) Se, entro un termine di tre mesi dalla notifica di cui all', paragrafo 2, una delle parti non procede alla nomina prevista nel paragrafo 1, su richiesta dell'altra parte l'arbitro viene scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia tra le persone che figurano su detta lista. Si procede allo stesso modo, su richiesta della parte che agisce per prima, se entro un mese dalla nomina del secondo arbitro i due primi arbitri non riescono a mettersi d'accordo sulla nomina del terzo arbitro. Tuttavia, in entrambi i casi, se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di effettuare la scelta o se egli è cittadino di uno Stato parte della controversia, il Vicepresidente della Corte Internazionale procede alle nomine menzionate, semprechè non sia egli stesso cittadino di uno Stato parte della controversia; in quest'ultimo caso, spetta al membro della Corte Internazionale che non è cittadino di uno Stato parte della controversia ed è stato scelto dal Presidente o dal Vicepresidente, procedere alle nomine. Un cittadino dello Stato richiedente il giudizio arbitrale non può essere scelto per occupare il seggio dell'arbitro la cui nomina spettava al Consiglio d'amministrazione e una persona iscritta nella lista su proposta del Consiglio d'amministrazione non può essere scelta per occupare il seggio dell'arbitro la cui nomina spettava allo Stato richiedente. Le persone appartenenti a queste due categorie non possono inoltre essere scelte per assumere la presidenza del Tribunale. 4) Il Tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole di procedura.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-p-24

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