Art. 1

In vigore dal 22 giu 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti di invenzione, firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963; b) trattato di cooperazione in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Washington il 19 giugno 1970; c) convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), con regolamento di esecuzione e allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973; d) convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario), con regolamento di esecuzione, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo