Art. 1
In vigore dal 22 giu 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti di invenzione, firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963;
b) trattato di cooperazione in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Washington il 19 giugno 1970;
c) convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), con regolamento di esecuzione e allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973;
d) convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario), con regolamento di esecuzione, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-rd-1